detta dell’ ARMISTIZIO BREVE, o LODO CAPAREZZA
Art. 1
E’ completamente sospesa dal giudizio della magistratura ciascuna delle quattro più alte cariche dello Stato dal momento delle sue dimissioni fino al momento della eventuale assunzione di nuove cariche pubbliche di qualsivoglia genere, senza limiti di tempo.
Art. 2
E’ altresì consentito a tale soggetto, nel periodo di valenza definito dall’articolo 1, l’espatrio verso paesi non-UE a tempo illimitato.
Fatto questo, applicherò volentieri il mio vecchio lodo mai sciolto…